Come strutturare le Comunità Energetiche Rinnovabili?
La scelta della forma giuridica appropriata per una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è strettamente legata a un’attenta valutazione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso. In particolare, è fondamentale considerare gli obiettivi specifici delle CER che si intende istituire. Dovrebbe inoltre essere presa in considerazione la flessibilità di adattare il modello scelto in risposta a eventuali sviluppi nel progetto della CER. È importante sottolineare che non esiste una forma giuridica universale adatta a tutte le possibili configurazioni che una CER potrebbe assumere.
In questo articolo andiamo ad analizzare due diversi tipi di società, le società commerciali e quelle cooperative:
· Società commerciali: la formazione di una Comunità Energetica (CER) può avvenire mediante l'istituzione di una società in conformità con il Libro V del codice civile. È stata abbandonata l'associazione esclusiva tra società e scopo di lucro, quindi la selezione di modelli societari è coerente con gli obiettivi della CER.
Società di capitali (SPA, SRL)
| PUNTI DI FORZA | PUNTI DI DEBOLEZZA |
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STRUTTURA | · Stabilità: essenziale per progetti complessi, che comprendono la costruzione di nuovi impianti da parte della CER · Organizzazione d’impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per attività attribuite alle comunità | · Elevati costi di costituzione · Elevati costi di gestione |
PARTECIPAZIONE | · Aperta a soci privati e pubblici · Possibilità di acquisizione di azioni o quote da parte di persone fisiche e giuridiche · SPA: possibilità di prevedere distinte azioni con o senza diritti di voto · SRL: possibilità di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società, o la distribuzione degli utili | · Le società non devono prevedere meccanismi di ingresso discriminatori per soggetti in possesso dei medesimi requisiti |
INVESTIMENTI | · Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per contro proprio · La stabilità della CER permette di attirare capitali di intermediari finanziari in ragione della stabilità e della capacità imprenditoriale che assicurano Possibilità per i membri di “partecipare” al capitale della CER con gli impianti di loro proprietà | · Regolazione delle disponibilità degli impianti, in caso di recesso del membro proprietario dell’impianto · Regolazione di eventuali compensi in caso di recesso di un membro che ha conferito l’impianto alla società |
· Società cooperativa: il modello cooperativo contemplato del codice civile presenta elementi di forte affinità con il modello societario appena descritto.
Società Cooperative
| PUNTI DI FORZA | PUNTI DI DEBOLEZZA |
STRUTTURA | · Stabilità: essenziale per progetti complessi, che comprendono la costruzione di nuovi impianti da parte della CER · Organizzazione d’impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per attività attribuite alle comunità · Possibilità di fruire di un regime fiscale speciale | · Elevati costi di costituzione · Elevati costi di gestione |
PARTECIPAZIONE | · Aperta a soci privati e pubblici · Partecipazione aperta · Possibilità di avere diversi tipi di soci (socio finanziatore ecc). Ciò consente alla CER di attribuire diversi diritti e obblighi ai membri | · Controllo decisionale: vige il principio di democraticità nella gestione, secondo cui ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea, indipendentemente dalle quote o azioni possedute |
INVESTIMENTI | · Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per contro proprio · La stabilità della CER permette di attirare capitali di intermediari finanziari in ragione della stabilità e della capacità imprenditoriale che assicurano · Possibilità per i membri di “partecipare” al capitale della CER con gli impianti di loro proprietà | · Regolazione delle disponibilità degli impianti, in caso di recesso del membro proprietario dell’impianto · Regolazione di eventuali compensi in caso di recesso di un membro che ha conferito l’impianto alla società |
Nei prossimi articoli, verranno analizzati due modelli del terzo settore: l’associazione e la fondazione di partecipazione, selezionati fra altre forme giuridiche grazie alla loro compatibilità con i requisiti e le caratteristiche essenziali delle CER.
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