Riduzione delle Emissioni e Nuove Normative per il Contenimento e l'Uso dei Gas a Effetto Serra
Dall’11 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli F-Gas (UE 2024/573), che aggiorna le norme in materia rispetto al precedente documento che risale a 10 anni fa.
Vediamo quali sono gli obiettivi e le novità contenute nella normativa.
Cosa sono gli F-Gas
Il termine F-Gas viene usato per identificare i gas fluorurati (gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoruro di zolfo). Si tratta, in pratica, dei gas artificiali che vengono utilizzati nelle pompe di calore, negli impianti di condizionamento, negli impianti di refrigerazione, negli estintori e come agenti espandenti nelle schiume usate in edilizia.
Questi gas, con il loro alto potenziale di riscaldamento globale (GWP), sono responsabili del 2,5% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’Unione Europea. Per questa ragione rientrano nel gruppo di emissioni oggetto degli accordi sul cambiamento climatico.
Obiettivi del Regolamento
Al contrario di altre emissioni di gas serra, che tra il 1990 e il 2014 sono diminuite, le emissioni di F-Gas sono raddoppiate, rendendo necessaria l’introduzione di una normativa al fine di regolare l’immissione in commercio di questi gas.
In seguito all’introduzione del Regolamento nel 2014, sono comparse sul mercato alternative naturali con GWP inferiore, portando tra il 2015 e il 2019 a una riduzione delle forniture di F-Gas pari al 37%.
Nel 2021, sulla base del Rapporto di Valutazione dell’IPCC (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) dello stesso anno, l’Unione Europea ha stabilito di aumentare il contributo per la riduzione delle emissioni a livello nazionale entro il 2030. Questa decisione ha portato a una revisione delle normative sugli F-Gas.
L’obiettivo del Regolamento è, quindi, la riduzione delle emissioni di questi gas a effetto serra tramite la promozione di pratiche che siano meno dannose per la salute, l’ambiente e il clima. Ciò si concretizza in nuovi limiti, per spronare i produttori a utilizzare alternative naturali a GWP inferiore, e in nuovi obblighi, per monitorare la corretta gestione degli F-Gas dal momento della produzione a quello dello smaltimento.
Principali novità introdotte
Il regolamento contiene nuove disposizioni che disciplinano il contenimento, la produzione, l’uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la distruzione, l’importazione, l’esportazione e la fornitura dei gas fluorurati a effetto serra. Connesse alla normativa sono le misure accessorie che regolano la formazione e la certificazione degli operatori che si occupano dell’installazione, della manutenzione e della riparazione delle apparecchiature che contengono gli F-Gas o sostanze a essi alternative.
Vengono introdotte anche nuove regole riguardanti i prodotti e le apparecchiature che contengono gli F-Gas e ne dipendono per il corretto funzionamento, nuovi limiti quantitativi per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, e nuovi criteri per la raccolta e la comunicazione dei dati sulle emissioni.
Nello specifico, i nuovi obblighi sono:
· Controlli periodici delle perdite anche per le unità di refrigerazione, i condizionatori e le pompe di calore presenti nei mezzi di trasporto (come i veicoli frigoriferi, i furgoni, i treni, gli aerei e i macchinari utilizzati in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia);
· Tenuta dei registri anche per le imprese che producono, forniscono o ricevono F-Gas per cui non è prevista l’assegnazione di limiti quantitativi per l’immissione in commercio;
· Certificazione e attestato per tutte le persone fisiche e le imprese che svolgono sulle apparecchiature che contengono gli F-Gas (o le loro alternative) interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite, smantellamento e recupero;
· Recupero delle schiume con F-Gas nei pannelli rimossi durante ristrutturazioni, riqualificazioni o demolizioni degli edifici. Il proprietario (o il contraente) deve assicurarsi che il recupero sia eseguito da persone qualificate alla manipolazione delle schiume e al recupero dei gas. In caso il recupero non sia possibile, è obbligatorio redigere (e conservare) la documentazione che ne attesti l’impossibilità;
· Finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione degli F-Gas presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (cioè i RAEE).
I nuovi limiti di uso degli F-Gas sono:
· Dal 1° gennaio 2025, è vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Se gli F-Gas utilizzati sono etichettati come riciclati o rigenerati, sarà comunque possibile utilizzarli per l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature fino al 1° gennaio 2030;
· Dal 1° gennaio 2026, è vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione di condizionatori e pompe d’aria. Se etichettati come riciclati o rigenerati, sarà possibile usare a tale scopo gli F-Gas che superano questo limite fino al 1° gennaio 2032;
· Dal 1° gennaio 2032, è vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione. Esclusi da questo limite i chillers (i gruppi frigoriferi come quelli usati nell’industria alimentare). Anche in questo caso, sarà possibile continuare a utilizzare a questo scopo gli F-Gas che superano il limite se sono etichettati come riciclati o rigenerati.
Per quanto riguarda questi limiti, il Regolamento lascia comunque spazio a eventuali deroghe. In caso il mercato delle pompe di calore subisse eccessive conseguenze negative nella transizione verso soluzioni alternative, la Commissione europea ha deciso, infatti, di dare priorità all’obiettivo del piano RePowerEU di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore entro il 2030.
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