Basta contatore di produzione e bonus detrazione per i moduli fotovoltaici sostituiti causa grandine
Nuova delibera 361/2023: basta contatore di produzione M2
La Delibera 361/2023/R/EEL dell'autorità di regolazione per l'energia reti ambiente ha introdotto una importante modifica al TICA (Testo Integrato per le Connessioni Attive). La novità riguarda le nuove connessioni di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW: è stato infatti snellito notevolmente il processo “fisico” di connessione dei nuovi impianti fotovoltaici, praticamente quelli che possono essere gestiti con l’ ITER SEMPLIFICATO.
Quindi per impianti con una potenza attiva nominale fino a 20kW che soddisfano specifiche condizioni, quali:
· non essere soggetti al regime delle accise;
· accedere al Mercato elettrico come unica unità di produzione;
· non beneficiare degli incentivi del GSE che richiedono la misurazione dell'energia prodotta;
· non condividere il punto di connessione con altre unità di produzione;
non è più necessario installare il misuratore dell'energia elettrica prodotta.
La delibera consente al distributore di rete di allacciare tali impianti senza la necessità del sopralluogo fisico. Le verifiche in loco e la relativa documentazione infatti vengono sostituite da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il richiedente (il produttore) attesta la conformità dell'impianto alle Norme tecniche CEI, alla normativa vigente e a quanto dichiarato in fase di richiesta di connessione.
La possibilità di NON installare più il contatore di produzione crea significativi giovamenti a tutti gli addetti del settore, dal cliente, all’installatore e al distributore, sia in termini di tempistiche che in termini di costi.
Resta invece sempre d’obbligo installare il contatore di produzione per gli impianti o le sezioni di impianto che richiedono la misura separata dell'energia prodotta, come ad esempio nuove sezioni che si aggiungono a sezioni esistenti in Conto Energia.
Spetta il bonus detrazione per i moduli fotovoltaici sostituiti causa grandine su edifici residenziali: cosa ne pensate?
Le intense precipitazioni di grandine verificatesi alla fine di luglio nelle regioni settentrionali d'Italia, hanno causato danni significativi ai tetti degli edifici residenziali che ospitano impianti fotovoltaici. Molti di questi impianti hanno subito danni considerevoli, compromettendo le loro prestazioni, e ciò ha generato la necessità di procedere alla loro sostituzione.
Numerose imprese sono state interpellate dai loro clienti per eseguire l'operazione di sostituzione dei moduli fotovoltaici, suscitando l'interrogativo circa la possibilità di inclusione di tali spese tra gli interventi ammissibili per la detrazione del 50%.
Il quesito è stato posto direttamente all’Agenzia delle entrate, che ha risposto: “Sono detraibili, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. c), del TUIR, tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento. Nel caso in cui non sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi di ripristino si configurino quale straordinaria manutenzione.”
L’AdE ha aggiunto che: “La sostituzione dei pannelli, sia solari termici che fotovoltaici, con elementi analoghi ai preesistenti, si configura come intervento di manutenzione ordinaria, e non è perciò detraibile nelle singole unità immobiliari, mentre è agevolato se riguarda parti comuni condominiali. Per poter configurare un intervento di manutenzione straordinaria, i nuovi elementi devono rappresentare un'innovazione rispetto ai preesistenti.”
Nel caso in cui NON sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi di ripristino dell’edificio residenziale si configurino quale manutenzione straordinaria, e i nuovi elementi devono rappresentare un'innovazione rispetto ai preesistenti. La mera sostituzione con un nuovo impianto che ripristini la funzionalità del precedente ricade nella definizione di manutenzione ordinaria e NON E' DETRAIBILE. Ma cosa si intenda per “innovazione rispetto ai preesistenti” ? Ad oggi non è ancora chiaro. E voi, cosa ne pensate?
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