Sostegno a famiglie e imprese nel fotovoltaico
Il MASE ha approvato lunedì 27 maggio il Regolamento del Reddito Energetico Nazionale. Si tratta di una misura non solo volta ad aiutare le famiglie meno abbienti, ma a offrire anche alle aziende del settore un’opportunità di crescita. Vediamo meglio di cosa si tratta e i punti salienti del Regolamento.
Cos'è il REN?
Il REN, Reddito Energetico Nazionale, è un Contributo a fondo perduto che permetterà alle famiglie meno abbienti, i Soggetti Beneficiari, di realizzare a costo zero impianti fotovoltaici domestici in assetto di autoconsumo con la garanzia di 10 anni di polizza multi-rischi e di servizi di manutenzione e monitoraggio delle performance erogati dal Soggetto Realizzatore dell’impianto. Previsto, inoltre, un Contratto di Reddito Energetico stipulato dal Soggetto Beneficiario con il GSE per il ritiro dell’energia elettrica non autoconsumata della durata di 20 anni.
L’importo messo a disposizione dal MASE a questo scopo è pari a 200 milioni di euro, suddivisi ugualmente per gli anni 2024 e 2025. Il Fondo può essere incrementato sia da risorse provenienti da investimenti europei, che con versamenti volontari da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, organismi pubblici e organizzazioni no-profit. La somma iniziale è destinata all’80% alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e per il restante 20% alle altre Regioni.
Chi può accedere al REN?
I Soggetti Beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:
· devono essere persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, o, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, inferiore a 30.000 euro;
· devono essere titolari di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) sull’immobile in cui verrà realizzato l’impianto. Nella pratica questo si traduce anche nella residenza effettiva della famiglia che compone il nucleo familiare presso l’immobile considerato (risultante dallo stato di famiglia);
· devono essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze dell’immobile di residenza del nucleo familiare. In questo caso, l’intestatario può essere anche un altro componente del nucleo familiare.
L’agevolazione è esclusiva, quindi ciascun Soggetto Beneficiario può usufruirne soltanto una volta, così come non possono richiederla gli altri componenti dello stesso nucleo familiare.
I Soggetti Realizzatori devono:
· essere imprese abilitate all’installazione e alla manutenzione degli impianti fotovoltaici. I titoli di qualificazione devono essere presenti nella visura camerale presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per il territorio. Necessaria, inoltre, l’iscrizione al Registro dei Soggetti Realizzatori, che verrà aperto entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento;
· realizzare a regola d’arte l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo, senza richiedere alcun corrispettivo a titolo di anticipo al Soggetto Beneficiario;
· impegnarsi ad assicurare il corretto funzionamento e rendimento dell’impianto nel tempo. Questo obbligo si traduce in un sopralluogo del sito d’installazione per verificare l’idoneità della superficie, nell’elaborazione di un preventivo “chiavi in mano” e nella fornitura dei servizi accessori previsti (polizza multi-rischi, manutenzione e monitoraggio delle performance) per i primi 10 anni di vita dell’impianto.
Il GSE effettuerà verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti, ma i Soggetti Realizzatori sono comunque obbligati a comunicare tempestivamente la perdita di uno o più dei requisiti.
Quali sono i requisiti degli impianti?
Gli impianti fotovoltaici devono:
· essere realizzati esclusivamente dai Soggetti Realizzatori iscritti al Registro e non rientrare nella quota d’obbligo rinnovabile;
· essere impianti di nuova costruzione, la cui entrata in esercizio sia successiva alla data di presentazione di richiesta di accesso al REN;
· essere l’unico impianto di produzione in esercizio presso il Punto di Connessione che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica;
· avere potenza nominale compresa tra 2kW e 6kW, e comunque non superiore alla potenza disponibile in prelievo presso il Punto di Connessione al momento della richiesta;
· essere realizzati in unità immobiliari accatastate nel gruppo A, con esclusione degli immobili A1, A8, A9 e A10.
Come si accede?
Le modalità di accesso si svolgono in vari passaggi. Il primo consiste nella richiesta di accesso al contributo in conto capitale da parte del Soggetto Beneficiario.
L’invio della richiesta (eseguito in via telematica presso lo sportello del GSE) deve essere successivo all’esecuzione del sopralluogo e alla presentazione del preventivo da parte del Soggetto Realizzatore, ma precedente all’entrata in esercizio dell’impianto.
Nella richiesta di accesso devono essere presenti:
· le informazioni che identificano il Soggetto Realizzatore, annessa la certificazione di presenza dei requisiti di accesso;
· le informazioni dell’utenza di consumo (codice POD, titolare della fornitura, ubicazione e dati catastali dell’immobile);
· le informazioni relative all’impianto (potenza nominale stimata, spesa totale preventivata, ed eventuali dati catastali del sito d’installazione se diversi da quelli dell’unità immobiliare);
· le informazioni per l’invio delle comunicazioni da parte del GSE.
Devono, inoltre, essere presenti l’accettazione delle clausole del Contratto REN e l’autorizzazione all’erogazione del contributo direttamente al Soggetto Realizzatore. Il funzionamento del contributo prevede infatti che il Soggetto Beneficiario trasferisca la responsabilità direttamente al GSE di pagare il Soggetto Realizzatore. Le spese ammissibili comprendono sia i costi per la realizzazione degli interventi che la fornitura dei servizi indicati nel Regolamento. Non vengono considerati ammissibili i costi per le colonnine di ricarica elettrica e i sistemi di accumulo, ma è concesso al Soggetto Beneficiario di provvedere all’acquisto e all’istallazione a proprio carico.
In seguito all’invio, c’è un periodo di attesa in cui il GSE provvede alla valutazione della richiesta, il cui esito viene comunicato entro 60 giorni. L’esame delle richieste da parte del GSE avviene in ordine cronologico; lo sportello per l’invio verrà chiuso all’esaurimento delle risorse a disposizione per l’anno. Sarà possibile controllare l’importo ancora disponibile tramite appositi contattori presenti sul sito del GSE.
L’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete e in esercizio entro 12 mesi dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso. Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in esercizio, il Soggetto Realizzatore deve effettuare, sempre tramite il portale del GSE, la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.
Nella richiesta di erogazione devono essere presenti:
· le informazioni relative all’impianto fotovoltaico;
· i dati della fattura (compresa copia della fattura stessa in cui siano evidenziati separatamente eventuali costi non ammissibili);
· il codice IBAN per l’accredito del contributo spettante;
· le informazioni relative alla polizza assicurativa.
Segue un altro periodo di valutazione da parte del GSE, che entro 30 giorni provvede a comunicare sia al Soggetto Realizzatore che al Soggetto Beneficiario l’esito della richiesta, specificando l’importo che verrà erogato al Soggetto Realizzatore. L’erogazione avviene entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di erogazione, ed è effettuata in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dal Soggetto Realizzatore.
In corrispondenza alla data di entrata in esercizio, iniziano a decorrere i 20 anni di Contratto di Reddito Energetico stipulato tra il GSE e il Soggetto Beneficiario. Per tutta la durata del contratto, il Soggetto Beneficiario cede l’energia eccedente il proprio consumo al GSE. Alla scadenza del contratto, il Soggetto Beneficiario può liberamente accedere all’energia prodotta dall’impianto e cederla a piacere al mercato a utenti del dispacciamento anche diversi dal GSE.
Sono già disponibili i portali?
Al momento non sono ancora stati aperti i portali, ma è possibile consultare il testo completo del Regolamento e scaricare i moduli necessari presso la pagina dedicata al Reddito Energetico sul sito del GSE.
Il Registro dei Soggetti Realizzatori sarà disponibile entro il 26 giugno. Entro 30 giorni dall’invio della richiesta di accreditamento, il GSE comunicherà l’esito della valutazione. Sarà, quindi, disponibile per la consultazione dei Soggetti Beneficiari una mappa dei Realizzatori accreditati presso il sito del GSE.
Lo sportello di accesso per il 2024 aprirà entro il 24 settembre e si concluderà o il 31 dicembre 2024 o all’esaurimento dei fondi a disposizione per l’anno. L’apertura sarà comunicata 15 giorni prima tramite pubblicazione sul sito del GSE attraverso una specifica news. In riferimento al 2025, invece, lo sportello aprirà entro il 1° marzo 2025, previa comunicazione con le stesse modalità.
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